Affidamento diretto e possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe: un interessante approfondimento all’interno del recente video commento del Dottor Simone Chiarelli.
Un operatore economico, aveva chiesto un parere sull’argomento al Supporto Giuridico del Dipartimento opere pubbliche, risorse umane e strumentali – Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del MIMS.
Il parere n. 987 del 2 agosto 2021 al riguardo è stato in senso positivo.
A questo link potete consultare il testo completo del parere.
Infatti, con la conversione in legge del D.L. 77/2021 in Legge 29 luglio 2021 n. 108, l’istituto dell’affidamento diretto ( già oggetto di una prima modifica con la versione originaria del DL ) si arricchisce di un nuovo contenuto, avendo il legislatore espressamente indicato:
“ l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.
Appare corretto il riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, co.1 lett. c).
La disposizione novella espressamente l’art. 1 , comma 2 lett. a) del decreto 77/2021. E dunque, per quanto riguarda i servizi, si applica a tutti gli affidamenti di importo compreso tra 0 e 139.000 euro.
Per comunque spiegare meglio questa novella normativa serve ovviamente qualche precisazione in più.
Pertanto, per illustrare queste ultime novità, Simone Chiarelli, dirigente di Pubblica Amministrazione Locale ed esperto in questioni giuridiche di diritto amministrativo nei settori degli appalti, SUAP, e disciplina generale degli Enti locali, ha messo a disposizione un video.
Potete guardare il video commento nel player video di seguito.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it, video di Simone Chiarelli